Art. 11

Obblighi continuativi dei fabbricanti con accreditamento di qualità e della BCE

In vigore dal 25 nov 2010
Obblighi continuativi dei fabbricanti con accreditamento di qualità e della BCE 1.   Il fabbricante accreditato fornisce alla BCE, con riferimento al luogo di fabbricazione pertinente, copia del certificato relativo al suo sistema di controllo della qualità, ogni qualvolta il certificato iniziale di cui agli , paragrafo 2, lettera b) e 4, paragrafo 2, lettera a) è rinnovato. 2.   Il fabbricante accreditato informa la BCE per iscritto e senza immotivato ritardo di quanto segue: a) del’inizio di eventuali procedure di liquidazione o di riorganizzazione, o di qualunque procedura analoga che lo riguardi; b) della nomina di un commissario liquidatore, un curatore fallimentare, un amministratore o altro soggetto avente simili funzioni; c) dell’eventuale intenzione di far partecipare terze parti nell'attività di produzione delle banconote in euro, anche mediante subappalto; d) di ogni eventuale modifica realizzata dopo che l’attribuzione dell’accreditamento di qualità sia stata accordata, che incida o possa incidere sul rispetto dei requisiti per l’accreditamento di qualità; e) di ogni eventuale modifica relativa al controllo del fabbricante a seguito di una modifica del suo assetto proprietario o per qualsiaisi altra ragione. 3.   Il fabbricante accreditato osserva il regime di riservatezza in merito ai requisiti di qualità. 4.   La BCE informa i fabbricanti accreditati di qualunque aggiornamento dei requisiti di qualità.
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Obblighi continuativi dei fabbricanti con accreditamento di qualità e della BCE (Art. 11 Decisione (UE) 2010/22) — Testo vigente | Portale Normativo