Art. 12

Procedura decisionale

In vigore dal 25 nov 2010
Procedura decisionale 1.   Quando solleva un rilievo o adotta una decisione ai sensi degli articoli da 14 a 17, la BCE: a) valuta la difformità, tenendo conto della relazione sul controllo preliminare; e b) informa il fabbricante per iscritto del rilievo sollevato o della decisione adottata entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla ricezione delle osservazioni del fabbricante sulla bozza di relazione sul controllo preliminare, specificando: i) la difformità; ii) il luogo di fabbricazione e l’attività di produzione delle banconote in euro cui la rilevazione o la decisione si riferiscono; iii) la data del rilievo o la data in cui la decisione diventerà effettiva; e iv) i motivi del rilievo o della decisione. 2.   In tutti i casi in cui la BCE sollevi un rilievo o adotti una decisione ai sensi degli articoli da 14 a 17, tali provvedimenti sono proporzionati alla gravità della difformità. La BCE informa le BCN e tutti i fabbricanti del rilievo sollevato o della decisione adottata, nonché della portata e della durata del provvedimento in questione. Essa specifica inoltre che alle BCN sarà notificata ogni modifica relativa alla condizione di difformità del fabbricante.
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Procedura decisionale (Art. 12 Decisione (UE) 2010/22) — Testo vigente | Portale Normativo