Art. 10
Decisione sull’accreditamento di qualità temporaneo
In vigore dal 25 nov 2010
Decisione sull’accreditamento di qualità temporaneo
1. La BCE notifica per iscritto al fabbricante la sua decisione sulla richiesta di accreditamento di qualità temporaneo entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla ricezione delle osservazioni del fabbricante sulla bozza di relazione sul controllo, ovvero dalla scadenza del termine per fornire tali osservazioni.
2. In caso di decisione positiva, la BCE attribuisce al fabbricante l’accreditamento di qualità temporaneo. La decisione della BCE individua chiaramente:
a)
il fabbricante;
b)
l’attività di produzione delle banconote in euro e il luogo per i quali è concordato l’accreditamento di qualità temporaneo;
c)
la data di scadenza dell’accreditamento di qualità temporaneo;
d)
qualunque condizione specifica relativa ai punti di cui alle lettere da a) a c).
La decisione è basata sulle informazioni fornite nella relazione finale sul controllo preliminare di cui all’, paragrafo 5, che è allegata alla decisione.
3. Un fabbricante cui sia stato accordato l’accreditamento di qualità temporaneo può partecipare ad una gara d’appalto per lo svolgimento di un’attività di produzione delle banconote in euro o ricevere tale incarico. Quando il fabbricante inizia un’attività di produzione delle banconote in euro, presenta immediatamente alla BCE richiesta per iscritto di avvio del procedimento di accreditamento di qualità pieno ai sensi della Sezione II. Il controllo della qualità di cui all’ comincia al più tardi entro 12 mesi dalla data in cui al fabbricante è stato accordato l’accreditamento di qualità pieno.
4. La BCE specifica i motivi per cui non è accordato l’accreditamento di qualità temporaneo. Il fabbricante può avviare il procedimento di revisione di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:773:oj#art-10