Art. 8

Richiesta di avvio del procedimento e nomina dell’unità per il controllo preliminare della qualità

In vigore dal 25 nov 2010
Richiesta di avvio del procedimento e nomina dell’unità per il controllo preliminare della qualità 1.   Qualora un fabbricante: i) non abbia svolto un’attività di produzione delle banconote in euro nei 24 mesi precedenti la richiesta di accreditamento di qualità temporaneo; o ii) non abbia svolto alcuna attività di produzione delle banconote in euro ma abbia ricevuto da una BCN o da una stamperia la richiesta di iniziare un’attività di produzione delle banconote in euro, presenta alla BCE richiesta per iscritto di avvio del procedimento per l’accreditamento temporaneo. Tale richiesta include: a) l’indicazione del luogo di fabbricazione, della sua ubicazione e dell’attività di produzione di banconote in euro per cui il fabbricante chiede l’accreditamento di qualità temporaneo; b) informazioni circa l’attività di produzione delle banconote in euro che si intende svolgere; c) copia del certificato di cui all’, paragrafo 2, lettera a). 2.   Un fabbricante il cui accreditamento di qualità temporaneo sia scaduto, può presentare richiesta di un nuovo accreditamento di qualità temporaneo. In aggiunta alle informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1, sono specificate nella richiesta scritta alla BCE le ragioni per a) non aver partecipato ad una gara d’appalto per lo svolgimento di un’attività di produzione delle banconote in euro, ovvero b) non aver ricevuto tale incarico, ai sensi di quanto previsto dall’, paragrafo 3. 3.   La BCE verifica se il fabbricante si sia conformato ai requisiti stabiliti nei paragrafi 1 e 2 ed informa il fabbricante dell’esito di tale valutazione entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta di avvio del procedimento. La BCE può prorogare tale termine una volta, dandone avviso scritto al fabbricante. Nel corso di tale valutazione, la BCE può richiedere informazioni aggiuntive al fabbricante in relazione ai requisiti elencati ai paragrafi 1 e 2. Se la BCE richiede informazioni aggiuntive, informa il fabbricante dell’esito della valutazione entro 20 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla data di ricevimento delle ulteriori informazioni. La BCE può concordare con il fabbricante l’estensione delle scadenze di cui al presente paragrafo. 4.   In caso di valutazione positiva, la BCE informa il fabbricante dello svolgimento di un controllo preliminare della qualità presso i locali del fabbricante. L’unità per il controllo preliminare della qualità è nominata ai sensi dell’, paragrafo 3. 5.   La BCE rigetta la richiesta di avvio del procedimento ed informa il fabbricante per iscritto della sua decisione e dei motivi quando: a) il fabbricante non fornisce le informazioni richieste ai sensi dei paragrafi 1 e 2; b) non fornisce alcuna delle informazioni aggiuntive richieste dalla BCE ai sensi del paragrafo 3 entro un termine ragionevole fissato di comune accordo; c) la BCE ha revocato il suo accreditamento di qualità pieno e non è trascorso il periodo specificato nella decisione di revoca, durante il quale la proposizione di una nuova richiesta di accreditamento è proibita; d) l’ubicazione del luogo di fabbricazione non soddisfa i requisiti stabiliti nell’, paragrafo 2, lettere d) ed e); e) il fabbricante intende produrre elementi di sicurezza dell’euro e la BCE non gli ha accordato l’accreditamento di cui all’, paragrafo 2, lettera c). 6.   Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2, qualora un fabbricante accreditato intenda ottenere il rinnovo del suo accreditamento di qualità, e a condizione che presenti nuovamente richiesta per l’accreditamento di qualità temporaneo prima della data fissata ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera c), il suo accreditamento di qualità rimane valido fin quando la BCE non abbia adottato una decisione ai sensi dell’, paragrafo 1.
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