Art. 5
Richiesta di avvio del procedimento e nomina dell’unità per il controllo della qualità
In vigore dal 25 nov 2010
Richiesta di avvio del procedimento e nomina dell’unità per il controllo della qualità
1. Un fabbricante cui sia stato accordato l’accreditamento di qualità temporaneo per un’attività di produzione delle banconote in euro pianificata, il quale intenda svolgere tale attività, o abbia svolto un’attività di produzione delle banconote in euro nei 24 mesi precedenti e intenda continuare a svolgere l'attività in questione, presenta per iscritto alla BCE richiesta di avvio del procedimento di accreditamento di qualità pieno. Tale richiesta include quanto segue:
a)
l’indicazione del luogo di fabbricazione, della sua ubicazione e dell’attività di produzione di banconote in euro per cui il fabbricante chiede l’accreditamento di qualità pieno;
b)
informazioni circa l’attività di produzione di banconote in euro svolta;
c)
copia del certificato di cui all’, paragrafo 2, lettera b).
2. La BCE controlla se il fabbricante si è conformato ai requisiti stabiliti nel paragrafo 1 ed informa il fabbricante dell’esito di tale valutazione entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di avvio del procedimento. La BCE può prorogare tale termine una volta, dandone comunicazione al fabbricante per iscritto. Nel corso di tale valutazione, la BCE può richiedere al fabbricante informazioni aggiuntive in relazione ai requisiti elencati al paragrafo 1. Se la BCE richiede informazioni aggiuntive, informa il fabbricante dell’esito della valutazione entro 20 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla data di ricezione delle informazioni aggiuntive. La BCE può concordare con il fabbricante la proroga dei termini di cui al presente paragrafo.
3. In caso di valutazione positiva, la BCE informa il fabbricante dello svolgimento di un controllo della qualità presso i locali dello stesso. La BCE nomina un’unità per il controllo della qualità composto da esperti della BCE e delle BCN. Nell’effettuare tali nomine si evitano conflitti d’interesse. Qualora sorga un conflitto d’interesse successivamente alla nomina, la BCE sostituisce immediatamente l’esperto in questione con un altro che non versi in conflitto d’interesse.
4. La BCE rigetta la richiesta di avvio del procedimento ed informa il fabbricante per iscritto della sua decisione e dei motivi, quando:
a)
il fabbricante non fornisce le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1;
b)
non fornisce alcuna delle informazioni aggiuntive richieste dalla BCE ai sensi del paragrafo 2 entro un termine ragionevole fissato di comune accordo;
c)
la BCE ha revocato l’accreditamento di qualità pieno del fabbricante e non è trascorso il periodo specificato nella decisione di revoca, durante il quale la proposizione di una nuova richiesta di accreditamento è proibita;
d)
l’ubicazione del luogo di fabbricazione non soddisfa i requisiti di cui all’, paragrafo 2, lettere e) o f);
e)
il fabbricante produce elementi di sicurezza dell’euro e la BCE non gli ha accordato l’accreditamento di cui all’, paragrafo 2, lettera d).
5. Qualora un fabbricante accreditato intenda ottenere il rinnovo del suo accreditamento di qualità, e a condizione che presenti nuovamente richiesta per l’accreditamento di qualità pieno prima della data fissata ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera c), il suo accreditamento di qualità rimane valido fin quando la BCE non abbia adottato una decisione ai sensi dell’, paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:773:oj#art-5