Art. 6
Controllo della qualità
In vigore dal 25 nov 2010
Controllo della qualità
1. Il controllo della qualità ha inizio il giorno concordato fra il fabbricante e la BCE. Se il fabbricante è una stamperia, il controllo della qualità è svolto durante la produzione di banconote in euro.
2. Al più tardi due settimane prima dello svolgimento del controllo della qualità, la BCE fornisce al fabbricante un questionario di controllo preliminare che esso compila e reinvia alla BCE almeno una settimana prima del controllo della qualità.
3. Il controllo della qualità è svolto presso il luogo di fabbricazione per cui il fabbricante chiede l’accreditamento di qualità.
4. L’unità per il controllo della qualità valuta se le disposizioni di qualità del fabbricante rispettino i requisiti di qualità. Se il fabbricante propone dei miglioramenti volti ad adeguarsi ai requisiti di qualità, l’accreditamento di qualità non è accordato fin quando tali miglioramenti non siano realizzati. Prima di presentare al fabbricante la bozza di relazione sul controllo di cui al paragrafo 6, l’unità per il controllo della qualità può effettuare un controllo supplementare della qualità per verificare se, a seguito di tali miglioramenti, le disposizioni di qualità siano state rese conformi ai requisiti di qualità.
5. Al termine del controllo della qualità e, se del caso, al termine del controllo supplementare della qualità, prima di lasciare il luogo di fabbricazione, l’unità per il controllo della qualità espone le proprie conclusioni, comprensive di qualsiasi difformità rispetto ai requisiti di qualità e di qualunque miglioramento proposto dal fabbricante, in un resoconto preliminare concordato e sottoscritto sia dall’unità per il controllo della qualità che dal fabbricante.
6. L’unità per il controllo della qualità predispone sulla base del resoconto preliminare una bozza di relazione sul controllo. Tale relazione contiene dettagli in particolare in merito a:
a)
le disposizioni di qualità in vigore nel luogo di fabbricazione che si conformano ai requisiti di qualità;
b)
eventuali casi di difformità rispetto ai requisiti di qualità identificati dall’unità per il controllo della qualità;
c)
eventuali azioni intraprese dal fabbricante durante il controllo della qualità;
d)
eventuali miglioramenti proposti dal fabbricante e, laddove abbia luogo una controllo supplementare della qualità, la valutazione dell’unità per il controllo della qualità circa la realizzazione di tali miglioramenti;
e)
la valutazione dell’unità per il controllo della qualità in merito all’eventuale concessione dell’accreditamento di qualità pieno.
7. La bozza di relazione sul controllo è trasmessa al fabbricante entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla data di completamento del controllo della qualità o, se del caso, da quella del controllo della qualità supplementare. Il fabbricante ha la possibilità di presentare osservazioni entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla ricezione della bozza di relazione sul controllo. La BCE finalizza la bozza di relazione sul controllo tenendo conto delle osservazioni del fabbricante prima di adottare una decisione ai sensi dell’. La BCE può concordare con il fabbricante l’estensione del termine di cui al presente paragrafo.
8. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, in caso di problemi di qualità che incidano sulla qualità delle banconote in euro o delle materie prime delle banconote in euro, la BCE può istruire un controllo della qualità specifico per indagare sulla questione. Si applicano i paragrafi dal 5 al 7 di conseguenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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