Art. 4

Accreditamento di qualità temporaneo

In vigore dal 25 nov 2010
Accreditamento di qualità temporaneo 1.   Se, nei 24 mesi precedenti, un fabbricante non è stato coinvolto in un’attività di produzione delle banconote in euro descritta all’, paragrafo 2, lettera a), può essergli accordato l’accreditamento di qualità temporaneo per un’attività di produzione delle banconote in euro pianificata. 2.   Può essere accordato l’accreditamento di qualità temporaneo per un’attività di produzione delle banconote in euro, quando il fabbricante soddisfi tutte le seguenti condizioni: a) si conformi alle serie di norme ISO 9001 per il controllo della qualità presso uno specifico luogo di fabbricazione per un’attività di produzione delle banconote in euro pianificiata e un’autorità di certificazione abbia emesso un certificato a tal fine; b) abbia realizzato le procedure e le infrastrutture necessarie per conformarsi ai requisiti di qualità presso il summenzionato luogo di fabbricazione per la summenzionata attività di produzione di banconote in euro; c) abbia l’accreditamento di sicurezza pieno presso il summenzionato luogo di fabbricazione per un’attività di sicurezza dell’euro pianificata ai sensi della decisione BCE/2008/3, qualora pianifichi di produrre un elemento di sicurezza dell’euro; d) il suo luogo di fabbricazione sia situato in uno Stato membro, qualora si tratti di una stamperia; e e) il suo luogo di fabbricazione sia situato in uno Stato membro o in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), qualora non si tratti di una stamperia. 3.   L’accreditamento di qualità temporaneo è concesso ad un fabbricante per un anno, salvo che venga adottata una decisione ai sensi degli o 17. Qualora durante tale periodo il fabbricante partecipi ad una gara d’appalto per lo svolgimento di un’attività di produzione delle banconote in euro o riceva tale incarico, il suo accreditamento di qualità temporaneo può essere esteso per quanto necessario, fin quando la BCE non abbia deciso se concedere l’accreditamento di qualità pieno.
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Accreditamento di qualità temporaneo (Art. 4 Decisione (UE) 2010/22) — Testo vigente | Portale Normativo