Art. 7
Decisione sull’accreditamento di qualità pieno
In vigore dal 25 nov 2010
Decisione sull’accreditamento di qualità pieno
1. La BCE comunica al fabbricante per iscritto la sua decisione sulla richiesta di accreditamento di qualità pieno entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla ricezione delle osservazioni del fabbricante sulla bozza di relazione sul controllo, ovvero dalla scadenza del termine per la produzione di tali osservazioni.
2. In caso di decisione positiva, la BCE accorda al fabbricante l’accreditamento di qualità pieno. La decisione specifica con chiarezza:
a)
il fabbricante;
b)
l’attività di produzione delle banconote in euro e il luogo di fabbricazione per cui è concesso l’accreditamento di qualità pieno;
c)
la data di scadenza dell’accreditamento di qualità pieno;
d)
qualunque condizione specifica relativa ai punti di cui alle lettere da a) a c).
La decisione è basata sulle informazioni fornite nella relazione finale sul controllo, che è allegata alla decisione.
3. Se al fabbricante non è accordato l’accreditamento di qualità pieno, la BCE specifica i motivi della decisione e il fabbricante può avviare il procedimento di revisione di cui all'.
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