Art. 18
Procedimento di revisione
In vigore dal 25 nov 2010
Procedimento di revisione
1. Se la BCE adotta una decisione in virtù della quale:
a)
rigetta una richiesta di avvio del procedimento di accreditamento di qualità pieno o temporaneo;
b)
si rifiuta di accordare l’accreditamento di qualità pieno o temporaneo;
c)
ai sensi degli articoli da 14 a 17;
il fabbricante può, entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla notifica di tale decisione, presentare richiesta scritta di revisione della decisione al Consiglio direttivo. Il fabbricante indica i motivi ed ogni informazione a sostengno di tale richiesta.
2. Se il fabbricante ne fa esplicita richiesta, e ne indica i motivi, il Consiglio direttivo può sospendere l’applicazione della decisione sottoposta a revisione.
3. Il Consiglio direttivo rivede la decisione ed entro due mesi, decorrenti dalla ricezione della richiesta, comunica per iscritto al fabbricante la sua decisione motivata.
4. L’applicazione dei paragrafi da 1 a 3 fa salvi i diritti tutelati negli articoli 263 e 265 del trattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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