Art. 18

Procedimento di revisione

In vigore dal 25 nov 2010
Procedimento di revisione 1.   Se la BCE adotta una decisione in virtù della quale: a) rigetta una richiesta di avvio del procedimento di accreditamento di qualità pieno o temporaneo; b) si rifiuta di accordare l’accreditamento di qualità pieno o temporaneo; c) ai sensi degli articoli da 14 a 17; il fabbricante può, entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla notifica di tale decisione, presentare richiesta scritta di revisione della decisione al Consiglio direttivo. Il fabbricante indica i motivi ed ogni informazione a sostengno di tale richiesta. 2.   Se il fabbricante ne fa esplicita richiesta, e ne indica i motivi, il Consiglio direttivo può sospendere l’applicazione della decisione sottoposta a revisione. 3.   Il Consiglio direttivo rivede la decisione ed entro due mesi, decorrenti dalla ricezione della richiesta, comunica per iscritto al fabbricante la sua decisione motivata. 4.   L’applicazione dei paragrafi da 1 a 3 fa salvi i diritti tutelati negli articoli 263 e 265 del trattato.
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Procedimento di revisione (Art. 18 Decisione (UE) 2010/22) — Testo vigente | Portale Normativo