Art. 19

Registro degli accreditamenti di qualità della BCE

In vigore dal 25 nov 2010
Registro degli accreditamenti di qualità della BCE 1.   La BCE mantiene un registro degli accreditamenti di qualità che: a) contiene un elenco dei fabbricanti cui è stato accordato l’accreditamento di qualità pieno o temporaneo e dei relativi luoghi di fabbricazione; b) indica in relazione a ciascun luogo di fabbricazione l’attività di produzione delle banconote in euro per cui è stato attribuito l’accreditamento di qualità; c) registra la scadenza di ogni accreditamento di qualità. 2.   Se la BCE adotta una decisione ai sensi dell’, registra la durata della sospensione. 3.   Se la BCE adotta una decisione ai sensi dell', rimuove il nome del fabbricante dal registro. 4.   La BCE rende disponibile alle BCN e ai fabbricanti accreditati un elenco di tutti i fabbricanti contenuti nel registro e i relativi aggiornamenti.
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Registro degli accreditamenti di qualità della BCE (Art. 19 Decisione (UE) 2010/22) — Testo vigente | Portale Normativo