Art. 17
Revoca dell’accreditamento di qualità
In vigore dal 25 nov 2010
Revoca dell’accreditamento di qualità
1. La BCE revoca l’accreditamento di qualità di un fabbricante se questi non sia in grado di rettificare una difformità del tipo di cui all’, paragrafo 2.
2. Nella decisione di revoca, la BCE specifica la data a partire dalla quale il fabbricante può richiedere nuovamente l’accreditamento di qualità.
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