Art. 16
Sospensione dell’attività di produzione delle banconote in euro
In vigore dal 25 nov 2010
Sospensione dell’attività di produzione delle banconote in euro
1. Se è individuata una difformità ai sensi dell’, paragrafo 2, l’unità per il controllo preliminare della qualità può raccomandare alla BCE la sospensione della pertinente attività di produzione di banconote in euro con effetto immediato fin quando non sia stato posto rimedio alla difformità in questione. Il fabbricante fornisce informazioni all’unità per il controllo preliminare circa eventuali altri fabbricanti che possano essere interessati, in quanto clienti o fornitori, dalla sospensione.
2. Quanto prima possibile, dopo che la sospensione di cui al paragrafo 1 abbia prodotto i suoi effetti, l’unità per il controllo preliminare della qualità, nel corso di un controllo supplementare della qualità, valuta se sia stato posto rimedio alla difformità in questione. Se l’unità per il controllo preliminare della qualità decide che è stato posto rimedio alla difformità, la BCE revoca la sospensione. Se il fabbricante non rettifica la difformità, la BCE adotta una decisione ai sensi dell’.
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