Art. 9

Controllo preliminare della qualità

In vigore dal 25 nov 2010
Controllo preliminare della qualità 1.   Il controllo preliminare della qualità ha inizio il giorno concordato fra il fabbricante e la BCE. 2.   Il controllo preliminare della qualità è svolto presso il luogo di fabbricazione per cui il fabbricante chiede l’accreditamento di qualità. 3.   L’unità per il controllo preliminare della qualità valuta se le disposizioni di qualità adottate dal fabbricante rispetteranno i requisiti di qualità allorquando il fabbricante inizi l’attività di produzione delle banconote in euro. 4.   L’unità per il controllo preliminare della qualità espone le proprie conclusioni in una bozza di relazione sul controllo preliminare. Tale bozza di relazione sul controllo preliminare contiene in particolare dettagli su: a) le disposizioni di qualità già in vigore nel luogo di fabbricazione che si conformano ai requisiti di qualità; b) qualunque disposizione di qualità che il fabbricante debba ancora adottare al fine di conformarsi ai requisiti di qualità; c) la valutazione dell’unità per il controllo preliminare della qualità in merito all’eventualità di accordare l’accreditamento di qualità temporaneo. 5.   La bozza di relazione sul controllo preliminare è inviata al fabbricante entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla data di conclusione del controllo preliminare della qualità. Il fabbricante ha la possibilità di formulare osservazioni entro 30 giorni lavorativi della BCE, decorrenti dalla ricezione della bozza di relazione sul controllo preliminare. La BCE finalizza la bozza di relazione sul controllo preliminare tenendo conto delle osservazioni del fabbricante prima di adottare una decisione ai sensi dell’. La BCE può concordare con il fabbricante la proroga dei termini di cui al presente paragrafo.
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