Art. 3

Definizioni

In vigore dal 19 dic 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «macchina mobile non stradale»: le macchine mobili semoventi dotate di un sistema di propulsione che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE, progettate e costruite al fine di eseguire lavori; 2) «nuova macchina mobile non stradale»: una macchina mobile non stradale che non è mai stata immessa sul mercato dell’Unione; 3) «sistema»: insieme di dispositivi combinati per svolgere una o più funzioni specifiche in una macchina mobile non stradale e che sottostà ai requisiti tecnici; 4) «sistema di guida completamente automatizzato»: sistema di guida di una macchina mobile non stradale progettato e costruito perché la macchina si muova autonomamente senza alcuna supervisione da parte del conducente; 5) «componente»: dispositivo destinato a far parte di una macchina mobile non stradale che può essere omologato indipendentemente da tale macchina; 6) «entità tecnica indipendente»: dispositivo omologabile separatamente destinato a far parte di una macchina mobile non stradale; 7) «omologazione UE»: la certificazione, da parte di un’autorità di omologazione, della conformità di un tipo di macchina mobile non stradale alle disposizioni applicabili del presente regolamento; 8) «omologazione individuale UE»: la certificazione, da parte di un’autorità di omologazione, della conformità di una determinata macchina mobile non stradale, sia essa unica o meno, alle disposizioni applicabili del presente regolamento; 9) «autorità di vigilanza del mercato»: l’autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio dello Stato membro in questione; 10) «autorità di omologazione»: l’autorità di uno Stato membro, da questo notificata alla Commissione, competente per tutti gli aspetti dell’omologazione di una macchina mobile non stradale, per il rilascio e l’eventuale ritiro o rifiuto dei certificati di omologazione, che funge da punto di contatto per le autorità di omologazione degli altri Stati membri, è responsabile della designazione dei servizi tecnici e deve garantire che il fabbricante rispetti gli obblighi in materia di conformità della produzione; 11) «autorità nazionale»: autorità di omologazione o qualsiasi altra autorità che partecipi alla vigilanza del mercato, al controllo di frontiera o all’immatricolazione delle macchine mobili non stradali in uno Stato membro e che ne è responsabile; 12) «servizio tecnico»: organismo o ente indipendente che un’autorità di omologazione designa come laboratorio presso il quale effettuare le prove, oppure come organismo di valutazione della conformità presso il quale effettuare valutazioni iniziali e altre prove o ispezioni, a nome dell’autorità di omologazione, sebbene tali funzioni possano essere svolte anche dall’autorità di omologazione stessa; 13) «fabbricante»: persona fisica o giuridica che fabbrica macchine mobili non stradali o le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; 14) «rappresentante del fabbricante ai fini della vigilanza del mercato»: persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che, debitamente nominata dal fabbricante, svolge i compiti di cui all’; 15) «rappresentante del fabbricante per l’omologazione UE»: persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione debitamente nominata dal fabbricante sulla base di un accordo per assolvere tutti gli obblighi del fabbricante relativi all’omologazione UE e alle pertinenti procedure, compresi i compiti di cui agli ; tale accordo deve essere presentato su richiesta dell’autorità di omologazione; 16) «importatore»: persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato macchine mobili non stradali fabbricate in paesi terzi; 17) «distributore»: concessionario o qualsiasi altra persona fisica o giuridica inserita nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato macchine mobili non stradali; 18) «operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante del fabbricante ai fini della vigilanza del mercato, l’importatore o il distributore; 19) «immissione sul mercato»: la messa a disposizione di una macchina mobile non stradale per la prima volta nell’Unione; 20) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di una macchina mobile non stradale per la distribuzione o l’uso sul mercato nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 21) «entrata in circolazione»: il primo uso nell’Unione, conforme allo scopo per cui è stata progettata, di una macchina mobile non stradale; 22) «immatricolazione»: l’autorizzazione amministrativa per l’entrata in servizio nell’Unione, a fini di circolazione sulle strade pubbliche, di una macchina mobile non stradale, che comporta l’identificazione della macchina e il rilascio di un numero di serie permanente o temporaneo, noto come numero di immatricolazione; 23) «certificato di omologazione UE»: il documento emesso dall’autorità di omologazione che certifica che un determinato tipo di macchina mobile non stradale è omologato conformemente al presente regolamento; 24) «certificato di omologazione individuale UE»: il documento emesso dall’autorità di omologazione che certifica che una determinata macchina mobile non stradale è omologata individualmente conformemente al presente regolamento; 25) «certificato di conformità»: il documento emesso dal fabbricante che, come disposto nel presente regolamento, certifica che una macchina mobile non stradale è prodotta conformemente al tipo di macchina mobile non stradale omologato; 26) «tipo di macchina mobile non stradale»: un determinato gruppo di macchine mobili non stradali, comprensivo delle varianti di tali macchine e delle relative versioni, che condividono almeno gli aspetti essenziali seguenti: a) fabbricante; b) designazione del tipo stabilita dal fabbricante; c) caratteristiche essenziali di progettazione e di costruzione; d) telaio a trave centrale, telaio a longheroni o telaio articolato (differenze evidenti e fondamentali); 27) «variante»: macchine mobili non stradali appartenenti allo stesso tipo che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno gli aspetti seguenti, ove applicabile: a) concezione della struttura della carrozzeria o tipo di carrozzeria; b) fase di completamento; c) sistema di propulsione (motore a combustione interna, ibrido, elettrico, ibrido-elettrico o altro); d) principio di funzionamento; e) assi motori (numero, posizione, interconnessione); f) trasmissione (tipo); g) strutture protettive; h) assi frenati (numero); 28) «versione di una variante»: i veicoli che consistono di una combinazione di caratteristiche riportate nel fascicolo di omologazione; 29) «requisiti tecnici»: requisiti tecnici di cui all’; 30) «fascicolo di omologazione»: il fascicolo di omologazione di cui all’, paragrafo 4; 31) «titolare dell’omologazione UE»: la persona fisica o giuridica che ha richiesto l’omologazione UE e a cui è stato rilasciato il certificato di omologazione UE; 32) «macchina mobile non stradale che presenta un rischio grave»: macchina mobile non stradale che, in base a un’adeguata valutazione dei rischi che tenga conto della natura del pericolo e della probabilità che si materializzi, presenta un rischio grave in relazione alla sua circolazione sicura su strade pubbliche e agli altri aspetti oggetto del presente regolamento; 33) «richiamo»: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di una macchina mobile non stradale già messa a disposizione dell’utilizzatore; 34) «metodo di prova virtuale»: simulazioni al computer e calcoli atti a dimostrare che una macchina mobile non stradale soddisfa i requisiti tecnici senza ricorrere all’uso di un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente reale; 35) «posto a sedere»: qualsiasi spazio, su una macchina mobile non stradale, in grado di alloggiare una persona seduta.
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