Art. 20
Disposizioni generali sull’espletamento delle procedure di omologazione UE
In vigore dal 19 dic 2024
Disposizioni generali sull’espletamento delle procedure di omologazione UE
1. Le autorità di omologazione rilasciano una sola omologazione UE per ciascun tipo di macchina mobile non stradale.
2. Le autorità di omologazione verificano quanto segue:
a)
la conformità delle modalità di produzione di cui all’; e
b)
la conformità del tipo di macchina mobile non stradale ai requisiti tecnici applicabili.
Se ritiene che un tipo di macchina mobile non stradale, pur se conforme ai requisiti tecnici pertinenti, presenti un rischio grave, l’autorità di omologazione può rifiutare il rilascio dell’omologazione UE. In tale caso invia immediatamente una notifica dettagliata alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione spiegando i motivi della sua decisione e reca le prove a sostegno delle sue conclusioni.
3. L’autorità di omologazione che rifiuti o ritiri l’omologazione UE ne informa immediatamente le autorità di omologazione degli altri Stati membri, indicando i motivi della sua decisione, mediante un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica.
4. L’autorità di omologazione riunisce in un fascicolo di omologazione la documentazione che segue:
a)
un fascicolo informativo, i verbali di prova e tutti gli altri documenti aggiunti a tale documentazione dal servizio tecnico o dall’autorità di omologazione nell’esercizio delle loro funzioni;
b)
un indice del contenuto del fascicolo di omologazione, provvisto di adeguata numerazione, in cui sono evidenziate le fasi successive della procedura di omologazione UE, in particolare le date delle revisioni e degli aggiornamenti.
L’autorità di omologazione tiene a disposizione le informazioni contenute nel fascicolo di omologazione di cui al primo comma per un periodo di 10 anni dopo il termine di validità dell’omologazione UE in questione.
5. La Commissione può avere accesso al sistema comune sicuro di trasmissione elettronica di cui al paragrafo 3, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato dei documenti elettronici che devono essere messi a disposizione attraverso tale sistema, il meccanismo di scambio e le procedure di informazione delle autorità in merito al rilascio delle omologazioni UE, alle relative modifiche, rifiuti e ritiri, nonché alle misure di sicurezza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:14:oj#art-20