Art. 2
Definizioni
In vigore dal 29 ott 2009
Definizioni
Ai fini del titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 e del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a)
«seminativi»: terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;
b)
«colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture e il bosco ceduo a rotazione rapida;
c)
«pascolo permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio (7), i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (8) e i terreni ritirati dalla produzione conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (9); in questo contesto, per «erba o altre piante erbacee da foraggio» si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno); gli Stati membri possono includervi i seminativi elencati nell’allegato I;
d)
«superfici prative»: i terreni utilizzati per la produzione di erba (seminata o naturale); ai fini dell’ del regolamento (CE) n. 73/2009 le superfici prative includono i pascoli permanenti;
e)
«vendita»: la vendita o qualsiasi altro trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all’aiuto; questa definizione non comprende i trasferimenti di terreni ceduti alle autorità pubbliche e/o per fini di utilità pubblica e, in entrambi i casi, per fini non agricoli;
f)
«affitto»: l’affitto o analoghe transazioni temporanee;
g)
«trasferimento, vendita o affitto di diritti all’aiuto con terra»: fatto salvo il disposto dell’, paragrafo 1, del presente regolamento, la vendita o l’affitto di diritti all’aiuto insieme alla vendita o all’affitto, per lo stesso periodo di tempo, di un numero corrispondente di ettari ammissibili ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 73/2009, detenuti dal cedente; il trasferimento di tutti i diritti speciali ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 73/2009, detenuti da un agricoltore, si considera come un trasferimento di diritti all’aiuto con terra;
h)
«fusione»: la fusione di due o più agricoltori diversi, secondo la definizione di cui all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, in un nuovo agricoltore secondo la stessa definizione, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende originarie o da uno di loro;
i)
«scissione»:
i)
la scissione di un agricoltore, secondo la definizione di cui all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, in almeno due nuovi agricoltori secondo la stessa definizione, dei quali almeno uno rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, di almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l’azienda originaria; o
ii)
la scissione di un agricoltore, secondo la definizione di cui all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, in almeno un nuovo agricoltore secondo la stessa definizione, mentre l’altro rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dell’agricoltore che gestiva l’azienda originaria;
j)
«unità di produzione»: almeno una superficie, compresa la superficie foraggera, che abbia dato diritto a pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento, o almeno un animale che durante il periodo di riferimento avrebbe dato diritto a pagamenti diretti, insieme, se del caso, al corrispondente diritto al premio;
k)
«superficie foraggera»: la superficie aziendale disponibile durante tutto l’anno civile per l’allevamento di animali, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite a una coltura mista; questa definizione non comprende:
—
i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri,
—
le superfici adibite ad altre colture ammissibili a un sostegno comunitario o a colture permanenti od orticole,
—
le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei produttori di taluni seminativi, utilizzate nell’ambito del regime di aiuto per i foraggi essiccati o soggette a un programma nazionale di ritiro dalla produzione;
l)
«agricoltore che inizia a esercitare l’attività agricola» ai fini dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009: una persona fisica o giuridica che non ha esercitato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un’attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l’inizio della nuova attività agricola.
Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono aver praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né aver esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un’attività agricola, nel corso dei cinque anni precedenti l’inizio dell’attività agricola della persona giuridica;
m)
«vivai»: i vivai ai sensi dell’allegato I, punto G/5, della decisione 2000/115/CE della Commissione (10);
n)
«bosco ceduo a rotazione rapida»: le superfici coltivate a specie arboree del codice NC 0602 90 41 , costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel terreno dopo la ceduazione con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva, figuranti in un elenco, che deve essere compilato dagli Stati membri a partire dal 2010, delle specie idonee all’uso come bosco ceduo a rotazione rapida e dei rispettivi cicli produttivi massimi;
o)
«misure di sostegno specifico»: le misure di attuazione del sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;
p)
«altri strumenti comunitari di sostegno»:
i)
le misure di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1698/2005, (CE) n. 509/2006 (11), (CE) n. 510/2006 (12), (CE) n. 834/2007 (13), (CE) n. 1234/2007 (14) e (CE) n. 3/2008; e
ii)
le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (15), incluse le misure veterinarie e fitosanitarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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