Questo termine è definito da 3 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
qualsiasi impianto che svolge una o più attività tra quelle elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE o un'attività inclusa per la prima volta nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea (EU ETS) conformemente all'articolo 24 di tale direttiva che abbia ottenuto un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra entro il: a) 30 giugno 2019 per il periodo 2021-2025, b) 30 giugno 2024 per il periodo 2026-2030
Fonte: reg-2018-12-19-331 — art. 2 →un impianto per il quale l'autorizzazione è stata rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Si considerano, altresì, esistenti gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di pellami, escluse le pellicce, e di tessuti, nonché le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto conformemente alla normativa vigente, che, entro 12 mesi dalla suddetta data, comunicano alla regione di avvalersi dell'autorizzazione generale da emanarsi ai sensi dell'articolo 9, comma 2
Fonte: d-2004-01-16-44 — art. 2 →un impianto che al 30 ottobre 1999, nell’ambito della legislazione vigente anteriormente a tale data, era in funzione o era autorizzato o che abbia costituito oggetto, a giudizio dell’autorità competente, di una richiesta di autorizzazione completa, purché sia poi entrato in funzione non oltre il 30 ottobre 2000
Fonte: dir-2008-01-15-1 — art. 2 →