Capo IV
Art. 41
Definizioni
In vigore dal 22 mar 2023
1. Ai fini del presente capo si intendono per:
a) «scissione»: l'operazione di cui agli articoli 2506, primo comma, e 2506.1, primo comma, del codice civile;
b) «società partecipante alla scissione»: la società scissa e, se preesistente alla scissione, la società beneficiaria;
c) «società risultante dalla scissione»: la società beneficiaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-41