Capo IV

Art. 46

Atto di scissione

In vigore dal 8 lug 2025
Atto di scissione... 1. La scissione... risulta da atto pubblico. 2. Quando la scissa è una società italiana, il notaio redige l'atto pubblico di scissione di cui agli articoli 2504 e 2506-ter, quinto comma, del codice civile. 3. Quando beneficiaria della scissione transfrontaliera è una società italiana, l'atto pubblico è redatto dall'autorità competente designata dalla legge applicabile alla società scissa ed è depositato presso il notaio ai fini di cui all', comma 2. Quando tale legge non prevede che la scissione transfrontaliera risulti da atto pubblico e nel caso di scissione internazionale, il notaio provvede a redigerlo o riceve in deposito l'atto pubblico redatto dall'autorità competente designata dalla legge applicabile ad altra società beneficiaria. In ogni caso il notaio espleta il controllo di legalità di cui all'. 4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, quando beneficiaria della scissione è una società preesistente, l'atto pubblico di scissione può essere redatto a norma dell', commi 2 e 3.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-46

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Atto di scissione (Art. 46 Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.) — Testo vigente | Portale Normativo