Capo IV

Art. 49

Efficacia della scissione

In vigore dal 8 lug 2025
Efficacia della scissione... 1. La scissione... di una società italiana acquista efficacia quando l'ufficio del registro delle imprese in cui tale società è iscritta ha avuto notizia dell'iscrizione dell'atto di scissione nei registri delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie, a condizione che si sia provveduto al deposito previsto dall', comma 1. Gli effetti della scissione decorrono dall'ultima di tali iscrizioni. Può essere stabilita una data di efficacia successiva, salvo che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. 2. Fatte salve altre modalità di trasmissione, l'ufficio di cui al comma 1 comunica senza indugio, tramite il BRIS, al corrispondente ufficio del registro delle imprese in cui è iscritta ciascuna società beneficiaria che la scissione transfrontaliera ha acquistato efficacia, indicando la data dell'ultima iscrizione. 3. Se la scissione ha comportato l'assegnazione dell'intero patrimonio, dopo che la scissione ha acquistato efficacia, la società italiana scissa è cancellata dal registro delle imprese. 4. Quando la scissa è una società di altro Stato..., la data dalla quale la scissione acquista efficacia è determinata dalla legge applicabile a tale società.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-49

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