Capo IV

Art. 47

Controllo di legalità della scissione transfrontaliera

In vigore dal 8 lug 2025
1. Se beneficiaria della scissione è una società italiana, il notaio, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato preliminare e della delibera di approvazione del progetto di scissione transfrontaliera, espleta il controllo di legalità sull'attuazione della scissione transfrontaliera, rilasciandone apposita attestazione. Fatte salve altre possibili modalità di trasmissione, il notaio incaricato del controllo di legalità acquisisce senza oneri il certificato preliminare, redatto dalla competente autorità, presso il registro delle imprese tramite il BRIS. 2. Ai fini del controllo di cui al comma 1, il notaio verifica che: a) siano rispettati i requisiti per la costituzione e iscrizione nel registro delle imprese delle società di nuova costituzione regolate dalla legge italiana; b) tutte le società partecipanti alla scissione abbiano approvato un identico progetto di scissione transfrontaliera; c) sia pervenuto il certificato preliminare alla scissione transfrontaliera relativo alla società scissa e alle altre società eventualmente partecipanti alla scissione in qualità di beneficiarie; d) quando necessario, siano state stabilite le modalità di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'. 3. Quando il notaio rileva l'esistenza di cause ostative al rilascio dell'attestazione procede in conformità all', commi 3 e 3-bis. 3-bis. In caso di rifiuto o di mancato rilascio dell'attestazione di cui al comma 1, si osservano le disposizioni previste dall', commi 6 e 7. 4. Se beneficiaria della scissione è una società di altro Stato membro il controllo di legalità di cui al comma 1 è espletato dall'autorità all'uopo designata da tale Stato.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-47

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Controllo di legalità della scissione transfrontaliera (Art. 47 Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.) — Testo vigente | Portale Normativo