Capo IV

Art. 44

Recesso e diritto di vendita

In vigore dal 22 mar 2023
1. Quando il progetto di scissione transfrontaliera prevede l'attribuzione proporzionale ai soci di azioni o quote di una o più società di un altro Stato membro, i soci che non hanno concorso all'approvazione della scissione hanno diritto di recedere dalla società italiana scissa. 2. Le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso del socio da una società italiana partecipante alla scissione in qualità di beneficiaria, sono regolate dal codice civile e si applicano gli , comma 1, lettera m), e 21, comma 2. 3. Quando la destinazione del debito verso il socio, per il caso di recesso, non è desumibile dal progetto, dopo che la scissione ha avuto efficacia si applica l', comma 3. 4. Quando il progetto prevede una attribuzione di azioni o quote ai soci non proporzionale alla partecipazione originaria, si applica l'articolo 2506-bis, quarto comma, secondo periodo, del codice civile. 5. Al diritto di vendita previsto dal comma 4 si applica l', commi 2, 3, 4, lettera d), 5, 6 e 7. La proposta di acquisto, allegata al progetto di scissione, è irrevocabile e obbliga il proponente a corrispondere al socio che esercita il diritto di vendita il corrispettivo fissato nel progetto e l'eventuale maggior valore determinato ai sensi dell', comma 6. Ciascuna società è responsabile in solido, ai sensi dell'articolo 2506-quater, terzo comma, del codice civile, dell'obbligo assunto dal proponente, fermo restando il diritto di rivalsa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-44

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