Capo III
Art. 40
Informazione e consultazione dei lavoratori
In vigore dal 8 lug 2025
1. Quando la società italiana che partecipa all'operazione è soggetta al regime di informazione e consultazione previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, o dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113, o quando l'operazione comporta un trasferimento dell'azienda o di un suo ramo ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile e ricorrono le condizioni previste dall' della legge 29 dicembre 1990, n. 428, gli obblighi di informazione e consultazione relativi all'operazione previsti dalle predette disposizioni sono adempiuti con la procedura prevista dai commi 3 e 4 del presente articolo, salvo che ricorrano le condizioni previste dal comma 2 e fatte salve le condizioni previste dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali, nonché le eventuali prassi più favorevoli per i lavoratori.
2. Quando non è richiesta la relazione degli amministratori ai lavoratori ai sensi dell' e dell', comma 3, gli obblighi di informazione e consultazione sono adempiuti in conformità all' della legge 29 dicembre 1990, n. 428. 3. La società informa i rappresentanti dei lavoratori con comunicazione trasmessa almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea. Se l'operazione comporta un trasferimento d'azienda o di un suo ramo, la comunicazione è trasmessa nel predetto termine anche ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nell'impresa interessata all'operazione. In mancanza di rappresentanti dei lavoratori, la comunicazione è trasmessa ai sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, anche tramite l'associazione sindacale alla quale la società aderisce o conferisce mandato.
4. Su richiesta scritta dei rappresentanti dei lavoratori o dei sindacati di categoria, comunicata almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea, la società avvia, nei cinque giorni successivi, l'esame congiunto dell'operazione, che si intende esaurito se, decorsi venti giorni dal suo inizio, non è raggiunto un accordo. La società, prima che l'assemblea abbia luogo, comunica ai rappresentanti dei lavoratori e ai sindacati che hanno partecipato all'esame congiunto la propria risposta scritta e motivata all'eventuale parere redatto dai rappresentanti dei lavoratori e alle richieste e osservazioni formulate durante l'esame congiunto. Gli amministratori procedono ai sensi dell', comma 6.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-40