Capo III

Art. 36

Effetti della fusione transfrontaliera

In vigore dal 22 mar 2023
1. La fusione transfrontaliera produce gli effetti di cui all'articolo 2504-bis, primo comma, del codice civile. 2. La società italiana risultante dalla fusione adempie le formalità particolari eventualmente prescritte dalla legislazione applicabile alla società di altro Stato membro partecipante alla fusione per l'opponibilità a terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni inclusi nel patrimonio di tale società.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-36

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