Capo III

Art. 35

Efficacia della fusione

In vigore dal 8 lug 2025
Efficacia della fusione... 1. Se la società risultante dalla fusione... è italiana, la fusione ha effetto dalla data di iscrizione dell'atto nel registro delle imprese del luogo ove ha sede tale società. Nella fusione mediante incorporazione può essere stabilita una data successiva. 2. Fatte salve altre modalità di trasmissione, l 'ufficio del registro delle imprese di cui al comma 1 comunica senza indugio, tramite il BRIS, al corrispondente registro delle imprese in cui è iscritta ciascuna società partecipante alla fusione che l'operazione ha acquistato efficacia, affinché provveda alla relativa cancellazione. 3. Quando la società risultante dalla fusione è una società di altro Stato..., la data dalla quale la fusione ha effetto è determinata dalla legge applicabile a tale società. 4. Fatte salve altre modalità di trasmissione, nel caso di cui al comma 3, la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera è cancellata dal registro delle imprese a seguito della comunicazione, tramite il BRIS, da parte del registro delle imprese in cui è iscritta la società risultante dalla fusione, che la fusione ha acquistato efficacia, a condizione che si sia provveduto all'iscrizione di cui all', comma 2.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-35

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Efficacia della fusione (Art. 35 Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.) — Testo vigente | Portale Normativo