Capo III

Art. 37

Invalidità della fusione transfrontaliera

In vigore dal 22 mar 2023
1. Non può essere pronunciata l'invalidità della fusione transfrontaliera quando ha acquistato efficacia ai sensi dell'. 2. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno spettante ai soci e ai terzi danneggiati dalla fusione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-37

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