Capo III
Art. 37
38 / 58Invalidità della fusione transfrontaliera
In vigore dal 22 mar 2023
1. Non può essere pronunciata l'invalidità della fusione transfrontaliera quando ha acquistato efficacia ai sensi dell'.
2. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno spettante ai soci e ai terzi danneggiati dalla fusione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-37