Capo III

Art. 32

Atto di fusione

In vigore dal 8 lug 2025
Atto di fusione... 1. La fusione... risulta da atto pubblico. 2. Se la società risultante dalla fusione... è una società italiana il notaio redige l'atto pubblico di fusione di cui all'articolo 2504 del codice civile ed espleta il controllo di legalità di cui all'. 3. Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società di altro Stato l'atto pubblico di fusione è redatto dall'autorità competente dello Stato la cui legge è applicabile alla società risultante dalla fusione ed è depositato presso il notaio ai fini di cui all', comma 2. Quando tale legge non prevede che la fusione transfrontaliera risulti da atto pubblico e nel caso di fusione internazionale, l'atto di fusione è redatto dal notaio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo