Capo III

Art. 28

Opposizione dei creditori

In vigore dal 22 mar 2023
1. Il certificato preliminare alla fusione non può essere rilasciato prima di novanta giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o della nota informativa prevista dall', comma 3. Il certificato può essere rilasciato prima del termine di novanta giorni quando risulta il consenso dei creditori della società anteriori all'iscrizione del progetto di fusione o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione che asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi dello stesso articolo 2501-sexies, sesto comma, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione, considerato anche il mutamento di legge applicabile, rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori. 2. Se non ricorre alcuna delle condizioni di cui al comma 1, i creditori anteriori all'iscrizione del progetto di fusione che temono di ricevere concreto pregiudizio dalla fusione, possono proporre opposizione nel suddetto termine di novanta giorni. Si applica l'articolo 2445, quarto comma, del codice civile. 3. Le garanzie prestate dalla società a norma del presente articolo sono subordinate all'efficacia della fusione.
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Opposizione dei creditori (Art. 28 Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.) — Testo vigente | Portale Normativo