Capo III
Art. 34
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In vigore dal 8 lug 2025
1. Se la società risultante dalla fusione... è italiana, entro trenta giorni, l'atto di fusione, unitamente all'attestazione di cui all', comma 1, e ai certificati preliminari, ove previsti, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede ciascuna delle società italiane partecipanti e la società risultante dalla fusione. Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione non può precedere quelli relativi alle altre società italiane partecipanti alla fusione.
2. Se la società risultante dalla fusione è una società di altro Stato membro, entro quarantacinque giorni dall'espletamento del controllo di cui all', comma 2, l'atto pubblico di fusione, unitamente all'attestazione dell'espletamento del suddetto controllo, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la società italiana partecipante alla fusione. Nel caso di fusione internazionale, il termine di deposito di cui al primo periodo decorre dalla data in cui la fusione ha acquistato efficacia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-34