Art. 41 · Definizioni
Capo IV

Art. 41

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Definizioni

In vigore dal 22 mar 2023
1. Ai fini del presente capo si intendono per: a) «scissione»: l'operazione di cui agli articoli 2506, primo comma, e 2506.1, primo comma, del codice civile; b) «società partecipante alla scissione»: la società scissa e, se preesistente alla scissione, la società beneficiaria; c) «società risultante dalla scissione»: la società beneficiaria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-02;19#art-41