Art. 2

Definizioni

In vigore dal 3 feb 2020
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: 1) il termine «ente creditizio» ha il medesimo significato del termine ente creditizio come definito all’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); 2) il termine «multi cédulas» ha il medesimo significato del termine «multi cédulas» come definito all’, punto 62, dell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (5);
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eli:dec:2020:187:oj#art-2

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