Art. 4

Controparti idonee

In vigore dal 3 feb 2020
Controparti idonee Sono controparti idonee per operazioni definitive per il CBPP3 e per operazioni di concessione di titoli in prestito che riguardino obbligazioni garantite detenute nei portafogli CBPP3 dell’Eurosistema: a) i soggetti che soddisfino i criteri di idoneità per la partecipazione alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, ai sensi dell’articolo 55 dell’Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); e b) ogni altra controparte che sia utilizzata dalle banche centrali dell’Eurosistema per l’investimento dei propri portafogli di investimento in euro, comprese le controparti non appartenenti all’area dell’euro che attive nel mercato delle obbligazioni garantite.
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Controparti idonee (Art. 4 Decisione (UE) 2020/187) — Testo vigente | Portale Normativo