Art. 3
Criteri di idoneità per le obbligazioni garantite
In vigore dal 3 feb 2020
Criteri di idoneità per le obbligazioni garantite
1. Le obbligazioni garantite sono idonee per l’acquisto definitivo nell’ambito del CBPP3 ove soddisfino i criteri di idoneità delle attività negoziabili per le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema, ai sensi della parte quarta dell’Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60), soddisfino le condizioni per essere accettate come garanzia per uso proprio di cui all’articolo 138, paragrafo 3, lettera b) dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), siano emesse da enti creditizi aventi sede legale nell’area dell’euro e rispettino i requisiti stabiliti al paragrafo 3.
2. Le multi cédulas sono idonee per l’acquisto definitivo nell’ambito del CBPP3 a condizione che siano idonee per le operazioni di politica monetaria ai sensi della parte quarta dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), siano emesse da società veicolo aventi sede legale nell’area dell’euro e soddisfino i requisiti stabiliti al paragrafo 3.
3. Le obbligazioni garantite e le multi cédulas di cui ai paragrafi 1 e 2 sono idonee per gli acquisti definitivi nell’ambito del CBPP3 purché soddisfino le ulteriori condizioni che seguono:
a)
si applichi una valutazione di qualità creditizia corrispondente almeno ad un grado di qualità di livello 3 nella scala di rating armonizzata dell’Eurosistema, espressa in forma di almeno un rating di credito pubblico attribuito da un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution, ECAI) accettata nell’ambito del quadro di riferimento per la valutazione della qualità creditizia dell’Eurosistema.
b)
Si rientri entro un limite pari al 70 % dell’emissione, per ogni singolo numero internazionale di identificazione dei titoli, per quanto riguarda la quota complessiva detenuta nell’ambito del primo (6) e del secondo (7) programma di acquisto di obbligazioni garantite (di seguito rispettivamente, «CBPP1» e «CBPP2») e del CBPP3 e le altre quote detenute dalle banche centrali dell’Eurosistema.
c)
Le obbligazioni garantite siano denominate in euro, detenute e regolate nell’area dell’euro.
d)
Le obbligazioni garantite emesse da soggetti sospesi dalle operazioni di credito dell’Eurosistema siano escluse dagli acquisti nell’ambito del CBPP3 per la durata della relativa sospensione.
e)
Per le obbligazioni garantite che non raggiungono attualmente un rating pari a CQS3 a Cipro e in Grecia, è richiesto un rating minimo delle attività pari al rating massimo ottenibile per obbligazioni garantite, come stabilito dalla rispettiva ECAI per quel Paese. Ciò è richiesto fino a che la soglia minima di qualità creditizia dell’Eurosistema non sia applicata alle condizioni di idoneità della garanzia per gli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo greco o cipriota (ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’Indirizzo BCE/2014/31 (8)), ed è fissato un limite pari al 30 % dell’emissione per ogni numero internazionale di identificazione dei titoli, che si applicherebbe alla quota complessiva detenuta dalle banche centrali dell’Eurosistema in base a CBPP1, CBPP2, CBPP3 e altre operazioni, purché soddisfino le seguenti ulteriori condizioni al fine di realizzare un’equivalenza del rischio:
i)
sia effettuata la segnalazione mensile alla banca centrale nazionale (BCN) presso la quale l’emittente è domiciliato, delle caratteristiche del pool, incluse le informazioni a livello di prestito, unitamente alle caratteristiche strutturali del programma e alle informazioni sull’emittente; lo schema segnaletico è reso disponibile alle controparti dalla rispettiva BCN;
ii)
sia assicurato l’impegno a mantenere un eccesso di garanzia minimo (minimum committed over-collateralisation) del 25 %; le disposizioni per il calcolo dell’eccesso di garanzia sono rese disponibili alle controparti dalle rispettive BCN;
iii)
per i crediti non denominati in euro, siano incluse nel pool di garanzie del programma coperture valutarie con controparti che hanno rating BBB- o superiore; in alternativa, almeno il 95 % delle attività deve essere denominato in euro;
iv)
si assicuri che i crediti ricompresi nel pool di garanzie siano nei confronti di debitori ubicati nell’area dell’euro.
f)
Le obbligazioni garantite trattenute in bilancio dall’emittente sono idonee per l’acquisto nell’ambito del CBPP3, purché soddisfino le condizioni di idoneità sopra specificate.
g)
Sono consentiti acquisti di obbligazioni garantite nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia pari o superiore al tasso sui depositi presso la banca centrale. Sono consentiti acquisti di obbligazioni garantite nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o rendimento nel peggiore dei casi) negativo, che sia inferiore al tasso sui depositi presso la banca centrale, nella misura in cui ciò si renda necessario.
h)
L’emittente delle obbligazioni garantite non è un ente, di proprietà pubblica o privata:
i)
il cui scopo principale è il graduale disinvestimento delle proprie attività e la cessazione dell’attività; ovvero
ii)
che è un ente per la gestione o il disinvestimento delle attività, costituito per sostenere la ristrutturazione e/o la risoluzione del settore finanziario, incluse le società veicolo per la gestione delle attività derivanti da un’azione di risoluzione sotto forma di applicazione di uno strumento di separazione delle attività ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) o della normativa nazionale di recepimento dell’articolo 42 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo o del Consiglio (10).
i)
Le obbligazioni garantite sono escluse dagli acquisti ai sensi del CBPP3 laddove esse abbiano una struttura conditional pass-through, secondo cui eventi predefiniti comportano un’estensione della scadenza dell’obbligazione e un passaggio a una struttura di pagamento che dipende principalmente dai flussi di cassa generati dalle attività nel sottostante aggregato di copertura.
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