Art. 1

Istituzione e portata dell’acquisto definitivo di obbligazioni garantite

In vigore dal 3 feb 2020
Istituzione e portata dell’acquisto definitivo di obbligazioni garantite L’Eurosistema istituisce con il presente atto il terzo programma per l’acquisto di obbligazioni garantite (CBPP3), nell’ambito del quale le banche centrali dell’Eurosistema acquistano obbligazioni garantite idonee ai sensi dell’. Nell’ambito del CBPP3, le obbligazioni garantite idonee possono essere acquistate a titolo definitivo da parte delle banche centrali dell’Eurosistema da controparti idonee sui mercati primari e secondari, secondo i criteri di idoneità della controparte contenuti nell’.
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