Art. 1
Definizioni
In vigore dal 28 apr 2016
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
(1)
per «livello di riferimento dei prestiti netti» s'intende l'importo dei prestiti netti idonei che un partecipante deve superare nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2016 e il 31 gennaio 2018 per ottenere un tasso d'interesse sul finanziamento erogato al partecipante a titolo di OMRLT-II inferiore a quello applicato inizialmente, calcolato in conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui all' e all'allegato I;
(2)
per «livello di riferimento delle consistenze in essere» s'intende la somma dei prestiti idonei di un partecipante in essere alla data del 31 gennaio 2016 e del livello di riferimento dei prestiti netti del partecipante calcolato in conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui all' e all'allegato I;
(3)
per «limite di offerta» si intende l'importo massimo che può essere preso in prestito da un partecipante in ogni OMRLT-II calcolato in conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui all' e all'allegato I;
(4)
per «limite di finanziamento» si intende l'importo complessivo che può essere preso in prestito da un partecipante in tutte le OMRLT-II calcolato in conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui all' e all'allegato I;
(5)
per «ente creditizio» si intende un ente creditizio come definito nell', punto 14), dell'Indirizzo (UE) n. 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (2);
(6)
per «prestiti idonei» s'intendono i prestiti a società non finanziarie e famiglie (incluse le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) residenti in Stati membri la cui moneta è l'euro, ad eccezione dei prestiti a famiglie per l'acquisto di abitazioni secondo quanto specificato nell'allegato II; a tali fini, il termine «residente» va inteso nell'accezione di cui all', punto 4), del Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio (3);
(7)
per «prestiti netti idonei» si intendono i prestiti lordi sotto forma di prestiti idonei al netto dei rimborsi delle consistenze in essere dei prestiti idonei nel corso di un periodo determinato, come specificato nell'allegato II;
(8)
per «primo periodo di riferimento» si intende il periodo compreso tra il 1o febbraio 2015 e il 31 gennaio 2016;
(9)
per «istituzione finanziaria monetaria» (IFM) s'intende un istituzione finanziaria monetaria come definita nell', lettera a), del Regolamento (EU) No 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (4);
(10)
per «codice IFM» s'intende un codice identificativo unico per una IFM che si trova nell'elenco di IFM redatto e pubblicato dalla Banca centrale europea (BCE) a fini statistici ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33);
(11)
per «consistenze in essere dei prestiti idonei» s'intendono le consistenze in essere dei prestiti idonei iscritti a bilancio, ad esclusione dei prestiti idonei cartolarizzati o altrimenti trasferiti senza cancellazione dal bilancio, come ulteriormente specificato nell'allegato II;
(12)
per «partecipante» s'intende una controparte idonea a operazioni di mercato aperto di politica monetaria dell'Eurosistema in conformità all'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), che presenta offerte nell'ambito di procedure d'asta relative a OMRLT-II individualmente o a livello di gruppo come capofila e che è soggetta a tutti i diritti e gli obblighi associati alla sua partecipazione alla procedure d'asta relative a OMRLT-II.
(13)
per «BCN competente» s'intende, rispetto a un determinato partecipante, la BCN dello Stato membro in cui il partecipante ha sede;
(14)
per «secondo periodo di riferimento» si intende il periodo compreso tra il 1o febbraio 2016 e il 31 gennaio 2018;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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