Art. 3

Partecipazione

In vigore dal 28 apr 2016
Partecipazione 1.   Gli enti possono partecipare alle OMRLT-II individualmente, se sono controparti idonee per le operazioni di politica monetaria di mercato aperto dell'Eurosistema. 2.   Gli enti possono partecipare alle OMRLT-II a livello di gruppo costituendo un gruppo OMRLT-II. La partecipazione a livello di gruppo è rilevante ai fini del calcolo dei limiti di finanziamento e dei livelli di riferimento applicabili di cui all' e dei connessi obblighi di segnalazione di cui all'. La partecipazione a livello di gruppo è soggetta alle seguenti limitazioni: a) un'ente non può far parte di più di un gruppo OMRLT-II; b) un ente partecipante a OMRLT-II a livello di gruppo non può parteciparvi individualmente; c) l'ente designato come capofila è il solo componente del gruppo OMRLT-II ammesso a partecipare alle procedure d'asta relative a OMRLT-II; e d) la composizione e l'ente capofila di un gruppo OMRLT-II rimangono invariate per tutte le OMRLT-II, salvo quanto disposto ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo. 3.   Al fine di partecipare a OMRLT-II mediante un gruppo OMRLT-II, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni. a) Con effetto dall'ultimo giorno del mese precedente la domanda di cui al punto d) del presente paragrafo, ciascun componente del gruppo: i) ha uno stretto legame con un altro componente del gruppo nell'accezione di «stretto legame» specificata nell'articolo 138 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); i riferimenti a «controparte», «garante», «emittente» o «debitore» s'intendono riferiti a un componente del gruppo; ovvero ii) detiene riserve obbligatorie minime presso l'Eurosistema conformemente al Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) (5) in maniera indiretta tramite un altro componente del gruppo o è utilizzato da un altro componente del gruppo al fine di detenere riserve obbligatorie minime presso l'Eurosistema in maniera indiretta. b) Il gruppo nomina un proprio membro ente capofila del gruppo. L'ente capofila è una controparte idonea per le operazioni di politica monetaria di mercato aperto dell'Eurosistema. c) Ciascun componente del gruppo OMRLT-II è un ente creditizio con sede in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, e soddisfa i criteri di cui ai punti a), b) e c) dell'articolo 55 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). d) Salvo quanto disposto al punto e), l'ente capofila presenta domanda di partecipazione a livello di gruppo alla propria BCN secondo il calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE. La domanda indica: i) la denominazione dell'ente capofila; ii) l'elenco dei codici IFM e la denominazione di tutti gli enti da includere nel gruppo OMRLT-II; iii) una spiegazione dei presupposti per una domanda a livello di gruppo, compreso un elenco degli stretti legami e/o dei rapporti di detenzione indiretta di riserve minime tra componenti del gruppo, identificando ogni membro con il rispettivo codice IFM; iv) in caso di componenti del gruppo che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a), punto ii): una conferma scritta dell'ente capofila che certifichi che ciascun membro del suo gruppo OMRLT-II ha deciso formalmente di aderire al gruppo OMRLT-II in questione e ha rinunciato a partecipare a OMRLT-II come controparte individuale o componente di un altro gruppo OMRLT-II, nonché la prova idonea della sottoscrizione della conferma scritta dell'ente capofila da parte di firmatari debitamente autorizzati. Un ente capofila può fornire la conferma richiesta in relazione ai componenti del proprio gruppo OMRLT-II in presenza di accordi, come quelli per la detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), che prevedano espressamente la partecipazione a operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema dei componenti del gruppo interessati esclusivamente mediante l'ente capofila. LA BCN competente, in collaborazione con le BCN dei componenti del gruppo interessati, può verificare la validità della suddetta conferma scritta; e v) in caso di componenti del gruppo cui si applica la lettera a), punto i): 1) una conferma scritta del componente del gruppo interessato della sua decisione formale di aderire al gruppo OMRLT-II in questione e di non partecipare a OMRLT-II come controparte individuale o membro di altri gruppi OMRLT-II; e 2) prova idonea, confermata dalla BCN del componente del gruppo interessato, che tale decisione formale è stata presa massimo livello decisionale della struttura societaria del componente, come il consiglio di amministrazione o altro organismo decisionale equipollente in conformità alla normativa applicabile. e) Un gruppo OMRLT riconosciuto ai fini delle OMRLT ai sensi della Decisione BCE/2014/34 può partecipare a OMRLT-II come gruppo OMRLT-II a condizione che l'ente capofila ne dia comunicazione scritta alla BCN competente in conformità al calendario indicativo per le per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE. La notifica include: i) un elenco dei componenti del gruppo OMRLT che hanno adottato una decisione formale di aderire al gruppo OMRLT-II in questione e di non partecipare come controparti individuali o componenti di altri gruppi OMRLT-II. In caso di componenti del gruppo che soddisfano le condizioni imposte alla lettera a), punto ii), l'ente capofila può presentare la richiesta comunicazione in presenza di accordi, come richiamati alla lettera d), punto iv), che prevedano espressamente la partecipazione dei componenti del gruppo a operazioni di mercato aperto esclusivamente mediante l'ente capofila. La BCN competente, in collaborazione con le BCN dei componenti del gruppo interessati, può verificare la validità dell'elenco; e ii) la prova idonea, come richiesta dalla BCN dell'ente capofila, della sottoscrizione da parte di firmatari debitamente autorizzati. f) L'ente capofila riceve conferma dalla propria BCN del riconoscimento del gruppo OMRLT-II. Prima di darne conferma, la BCN competente può richiedere all'ente capofila di fornire tutte le informazioni supplementari rilevanti per la valutazione del potenziale gruppo OMRLT-II. Nella valutazione di una domanda di gruppo, la BCN competente tiene conto altresì delle valutazioni effettuate dalle BCN dei componenti del gruppo che possano risultare necessarie, ad esempio la verifica della documentazione fornita ai sensi delle lettere d) o e), secondo il caso. Ai fini della presente decisione, anche gli enti creditizi soggetti a vigilanza su base consolidata, incluse le filiali dello stesso ente creditizio, sono considerati richiedenti idonei ai fini del riconoscimento del gruppo OMRLT-II e sono tenuti a rispettare, mutatis mutandis, le condizioni previste nel presente articolo. Ciò agevola la formazione di gruppi OMRLT-II tra tali enti, ove questi facciano parte della stessa entità giuridica. Ai fini della conferma della costituzione di un gruppo OMRLT-II o di cambiamenti nella sua composizione, si applicano, rispettivamente, il paragrafo 3, lettera d), punto iv), e il paragrafo 6, lettera b), punto ii), numero 4. 4.   Se uno o più enti indicati nella domanda per il riconoscimento del gruppo OMRLT-II non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3, la BCN competente può respingere parzialmente la domanda del gruppo proposto. In tal caso, gli enti che presentano la domanda possono decidere di operare come gruppo OMRLT-II con partecipazione limitata ai componenti che soddisfano le condizioni necessarie o ritirare la domanda di riconoscimento del gruppo OMRLT-II. 5.   In casi eccezionali, in presenza di ragioni oggettive, il Consiglio direttivo può decidere di derogare alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3. 6.   Salvo il paragrafo 5, la composizione di un gruppo riconosciuto in conformità al paragrafo 3 può mutare in presenza delle seguenti circostanze: a) un componente è escluso dal gruppo OMRLT-II se non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 3, lettere a) o c). La BCN del componente del gruppo interessato informa l'ente capofila della mancata integrazione dei requisiti necessari da parte del componente del gruppo. In tali casi, l'ente capofila interessato notifica alla BCN competente il cambiamento di status di componente del gruppo. b) Se, in relazione al gruppo OMRLT-II, dopo l'ultimo giorno del mese precedente la domanda di cui al paragrafo 3, lettera d), sono instaurati ulteriori stretti legami o rapporti per la detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime presso l'Eurosistema, la composizione del gruppo OMRLT-II può mutare per rispecchiare l'ingresso di un nuovo componente a condizione che: i) l'ente capofila presenti alla propria BCN domanda di riconoscimento della modifica nella composizione del gruppo OMRLT-II; ii) la domanda di cui al punto i) includa: 1) la denominazione dell'ente capofila; 2) l'elenco dei codici IFM e le denominazioni di tutti gli enti che si intende includere nella nuova composizione del gruppo OMRLT-II; 3) una spiegazione dei presupposti della domanda, comprese informazioni dettagliate sui cambiamenti occorsi riguardo agli stretti legami e/o ai rapporti per la detenzione indiretta delle riserve minime tra i componenti del gruppo, identificando ogni membro con il rispettivo codice IFM; 4) in caso di componenti del gruppo cui si applica il paragrafo 3, lettera a), punto ii): una conferma scritta dell'ente capofila che certifica la decisione formale di ciascun membro del suo gruppo OMRLT-II di aderire al gruppo OMRLT-II in questione e di non partecipare alle OMRLT-II come controparte individuale o membro di altro gruppo OMRLT-II. Un'ente capofila può fornire la certificazione richiesta in relazione ai componenti del proprio gruppo OMRLT-II in presenza di accordi, come quelli per la detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), che prevedano espressamente la partecipazione dei componenti del gruppo interessati a operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema esclusivamente mediante l'ente capofila. LA BCN competente, in collaborazione con le BCN dei componenti del gruppo interessati, può verificare la validità di tale conferma scritta; e 5) nel caso di componenti del gruppo cui si applica il paragrafo 3, lettera a), punto i), una conferma scritta di ciascun membro aggiuntivo della sua decisione formale di aderire al gruppo OMRLT-II in questione e di non partecipare a OMRLT-II come controparte individuale o componente di altro gruppo OMRLT-II, e una conferma scritta di ciascun componente del gruppo OMRLT-II incluso nella vecchia e nella nuova composizione della sua decisione formale di accettare la nuova composizione del gruppo OMRLT-II nonché la prova idonea, confermata dalla BCN del componente del gruppo interessato, di cui paragrafo 3, lettera d), punto v); e iii) l'ente capofila ha ricevuto conferma da parte della propria BCN che il gruppo OMRLT-II modificato è stato riconosciuto. Prima di darne conferma, la BCN competente può richiedere all'ente capofila di fornire tutte le informazioni supplementari rilevanti per la valutazione della composizione del nuovo gruppo OMRLT-II. Nella sua valutazione di una domanda di gruppo, la BCN competente deve tener conto anche di ogni necessaria valutazione effettuata dalle BCN dei componenti del gruppo, come la verifica della documentazione fornita in conformità al punto ii). c) Se, in relazione al gruppo OMRLT-II, una fusione, un'acquisizione o uno scorporo che interessa i componenti del gruppo OMRLT-II si verifica dopo l'ultimo giorno del mese precedente la domanda di cui al paragrafo 3, lettera d), e tale operazione non comporta alcuna variazione nella serie di prestiti idonei, la composizione del gruppo OMRLT-II può cambiare per rispecchiare, secondo il caso, la fusione, l'acquisizione o lo scorporo purché siano soddisfatte le condizioni elencate alla lettera b). 7.   Ove i cambiamenti nella composizione di un gruppo OMRLT-II siano state accettate dal Consiglio direttivo in conformità al paragrafo 5 o i cambiamenti nella composizione di gruppi OMRLT-II siano avvenuti in conformità al paragrafo 6, salva diversa decisione del Consiglio direttivo, si applicano le seguenti disposizioni: a) in relazione ai cambiamenti cui si applicano i paragrafi 5 o 6, lettera b), l'ente capofila può partecipare a una OMRLT-II con il gruppo OMRLT-II di nuova composizione per la prima volta sei settimane dopo che l'ente capofila abbia presentato con esito favorevole alla sua BCN la domanda per il riconoscimento della nuova composizione del gruppo; e b) un ente che non faccia più parte di un gruppo OMRLT-II non può partecipare ad alcuna ulteriore OMRLT-II, né individualmente né come componente di un altro gruppo OMRLT-II, a meno che non presenti una nuova domanda di partecipazione in conformità a paragrafi 1, 3 o 6. 8.   Ove venga meno l'idoneità di un ente capofila come controparte per operazioni di politica monetaria di mercato aperto dell'Eurosistema, il suo gruppo OMRLT-II non è più riconosciuto e l'ente capofila è tenuto a rimborsare gli importi presi in prestito nell'ambito delle OMRLT-II.
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