Definizione data dalla norma indicata.
a) la prestazione di servizi bancari da parte di un ente creditizio quale corrispondente a un altro ente creditizio quale rispondente, inclusi la messa a disposizione di un conto corrente o di un conto del passivo di altro tipo e dei relativi servizi quali la gestione della liquidità, i trasferimenti internazionali di fondi quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366, la compensazione di assegni, i conti di passaggio e servizi di cambio
Fonte: reg-2024-05-31-1624 — art. 2 →