Definizione data dalla norma indicata.
il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o altri beni a beneficio di persone ed entità designate o inserite in elenco a norma: a) della risoluzione 1267 (1999) dell’UNSC e delle rispettive risoluzioni successive
Fonte: reg-2024-05-31-1624 — art. 2 →