Definizione data dalla norma indicata.
a) per gli enti crediti e gli enti finanziari diversi dai prestatori di servizi per le cripto-attività: ente creditizio, ente finanziario, o ente che svolge attività equivalenti a quelle svolte da enti creditizi e da enti finanziari, creato in una giurisdizione in cui non ha alcuna presenza fisica, che consente di esercitare una direzione e una gestione reali e che non è collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato
Fonte: reg-2024-05-31-1624 — art. 2 →