Definizione data dalla norma indicata.
il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o altri beni a beneficio di persone ed entità designate a norma delle decisioni del Consiglio adottate sulla base dell'articolo 29 TUE e dei regolamenti del Consiglio adottati sulla base dell'articolo 215 TFUE
Fonte: reg-2024-05-31-1624 — art. 2 →