partenariato per la condivisione delle informazioni

Definizione data dalla norma indicata.

un meccanismo che consente la condivisione e il trattamento delle informazioni tra i soggetti obbligati e, se del caso, le autorità competenti di cui al punto 44), lettere a), b) e c), ai fini della prevenzione e della lotta contro il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, a livello nazionale o su base transfrontaliera, e indipendentemente dalla forma di tale partenariato. 2. Nelle cariche pubbliche di cui al paragrafo 1, punto 34), non rientrano funzionari di livello medio o inferiore. 3. Ove giustificato dall’organizzazione amministrativa e dal risc

Fonte: reg-2024-05-31-1624art. 2
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