familiari

Questo termine è definito da 18 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

a) il coniuge o la persona di un'unione registrata o di un'unione civile o di un istituto affine

Fonte: reg-2024-05-31-1624art. 2

i familiari quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 604/2013

Fonte: dec-2015-09-22-1601art. 2

i cittadini di paesi terzi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE.

Fonte: dir-2016-05-11-801art. 3

i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel territorio degli Stati membri: — il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi, — i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal

Fonte: reg-2013-06-26-604art. 2

i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del beneficiario di protezione internazionale, purché essa sia già costituita prima che il richiedente arrivi nel territorio degli Stati membri, che si trovano nel territorio del medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale: a) il coniuge del beneficiario di protezione internazionale o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato consideri la situazione delle coppie di fatto equivalente a quella delle coppie sposat

Fonte: reg-2024-05-14-1347art. 3

le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione di ciascuna delle Parti contraenti

Fonte: l-2003-08-19-244art. c-1

il coniuge, il partner di un'unione civile dello stesso sesso, o situazioni equivalenti regolate da un ordinamento giuridico diverso da quello italiano e i figli a carico che facciano parte del nucleo familiare di un membro del personale

Fonte: l-2022-05-19-66art. a-1

coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile

Fonte: l-2025-06-23-98art. a-1

i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, i quali si trovano nel territorio nazionale, in connessione alla domanda di protezione internazionale: a) il coniuge del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria

Fonte: dlgs-2007-11-19-251art. 2

i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente già costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, che si trovano nel territorio nazionale in connessione alla domanda di protezione internazionale: 1) il coniuge del richiedente

Fonte: dlgs-2015-08-18-142art. 2

i familiari quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Fonte: dec-2015-09-14-1523art. 2

i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito nel paese di origine, del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale: — il coniuge del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, o il suo partner non sposato, avente con questi una relazione stabile, se la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato equipara le coppie non sposate a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri, — i fig

Fonte: dir-2004-04-29-83art. 2

Le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicata dall'Istituzione Competente

Fonte: l-2015-06-18-98art. a-1

coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile

Fonte: l-2025-10-16-153art. a-1

coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile

Fonte: l-2025-03-11-29art. a-1

i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito nel paese di origine, del beneficiario di protezione internazionale che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale: — il coniuge del beneficiario di protezione internazionale, o il suo partner non sposato, avente con questi una relazione stabile, se la normativa o la prassi dello Stato membro interessato equipara le coppie non sposate a quelle sposate nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi, — i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del beneficiario

Fonte: dir-2011-12-13-95art. 2

i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale: — il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con il richiedente, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi, — i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del richiedente, a c

Fonte: dir-2013-06-26-33art. 2

i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente, purché essa sia già costituita prima che il richiedente arrivi nel territorio degli Stati membri, che si trovano nel territorio del medesimo Stato membro durante la procedura di protezione internazionale: a) il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato consideri la situazione delle coppie di fatto equivalente a quella delle coppie sposate

Fonte: dir-2024-05-14-1346art. 2
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo