Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 mag 2024
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «domanda di protezione internazionale» o «domanda»: la manifestazione di volontà di richiedere la protezione di uno Stato membro da parte di un cittadino di paese terzo o di un apolide che si può ritenere stia cercando di ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria; 2) «richiedente»: il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia fatto domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva; 3) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente, purché essa sia già costituita prima che il richiedente arrivi nel territorio degli Stati membri, che si trovano nel territorio del medesimo Stato membro durante la procedura di protezione internazionale: a) il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato consideri la situazione delle coppie di fatto equivalente a quella delle coppie sposate; b) i figli minori e adulti dipendenti delle coppie di cui alla lettera a) o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi quali contemplati dal diritto nazionale; un minore è considerato non coniugato, sulla base di una valutazione caso per caso, se il suo matrimonio non è conforme al diritto nazionale pertinente qualora sia stato contratto nello Stato membro interessato, tenuto conto, in particolare, dell'età legale per contrarre matrimonio; c) nei casi in cui il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per tale richiedente, compreso un fratello adulto, in base al diritto o alla prassi dello Stato membro interessato; un minore è considerato non coniugato, sulla base di una valutazione caso per caso, se il suo matrimonio non è conforme al diritto nazionale pertinente qualora sia stato contratto nello Stato membro interessato, tenuto conto, in particolare, dell'età legale per contrarre matrimonio; 4) «minore»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore ai 18 anni; 5) «minore non accompagnato»: il minore che entri nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base al diritto o alla prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri; 6) «condizioni di accoglienza»: il complesso delle misure garantite dagli Stati membri a favore dei richiedenti ai sensi della presente direttiva; 7) «condizioni materiali di accoglienza»: le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto, vestiario e prodotti per l'igiene personale, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione degli stessi, nonché un sussidio per le spese giornaliere; 8) «sussidio per le spese giornaliere»: un sussidio accordato periodicamente ai richiedenti per consentire loro di godere di un livello minimo di autonomia nella loro vita quotidiana, fornito sotto forma di importo monetario, in buoni, in natura, o una combinazione degli stessi, a condizione che tale sussidio comprenda un importo monetario; 9) «trattenimento»: il confinamento del richiedente, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione; 10) «centro di accoglienza»: qualsiasi struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti; 11) «rischio di fuga»: la sussistenza, in un caso individuale, di motivi e circostanze specifici, basati su criteri obiettivi definiti dal diritto nazionale, per ritenere che un richiedente possa fuggire; 12) «fuga»: l'azione per cui un richiedente asilo non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giurisdizionali, ad esempio lasciando il territorio dello Stato membro senza l'autorizzazione delle autorità competenti, per motivi che non sono indipendenti dalla volontà del richiedente; 13) «rappresentante»: una persona fisica o un'organizzazione, ivi compresa un'autorità pubblica nominata dalle autorità competenti, in possesso delle competenze e delle qualifiche necessarie, anche per quanto riguarda il trattamento e le esigenze specifiche dei minori, a rappresentare, assistere e agire per conto di un minore non accompagnato, se del caso, per salvaguardare l'interesse superiore e il benessere generale di tale minore non accompagnato, in modo tale che il minore non accompagnato possa godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva; 14) «richiedente con esigenze di accoglienza particolari»: il richiedente che necessita di condizioni o garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1346:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo