Capo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 30 set 2015
1. Ai fini del presente decreto s'intende per: a) richiedente protezione internazionale o richiedente: lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione; b) straniero: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide; c) domanda di protezione internazionale o domanda: la domanda presentata ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria; d) Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale; e) minore non accompagnato: lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale; f) familiari: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente già costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, che si trovano nel territorio nazionale in connessione alla domanda di protezione internazionale: 1) il coniuge del richiedente; 2) i figli minori del richiedente, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli; 3) il genitore o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile del richiedente minore non coniugato; g) centro o struttura di accoglienza: struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti ai sensi del presente decreto; h) richiedente con esigenze di accoglienza particolari: il richiedente che rientra nelle categorie vulnerabili indicate nell' e che necessita di forme di assistenza particolari nella prestazione delle misure di accoglienza; i) UNHCR: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142#art-2

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