Capo I
Art. 7
Condizioni di trattenimento
In vigore dal 19 apr 2017
1. Il richiedente è trattenuto nei centri di cui all' con modalità che assicurano la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo le disposizioni di cui agli del testo unico e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni. È assicurata in ogni caso alle richiedenti una sistemazione separata, nonché il rispetto delle differenze di genere. Ove possibile, è preservata l'unità del nucleo familiare. È assicurata la fruibilità di spazi all'aria aperta.
2. È consentito l'accesso ai centri di cui all', nonché la libertà di colloquio con i richiedenti ai rappresentanti dell'UNHCR o alle organizzazioni che operano per conto dell'UNHCR in base ad accordi con la medesima organizzazione, ai familiari, agli avvocati dei richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, ai ministri di culto, nonché agli altri soggetti indicati nelle direttive del Ministro dell'interno adottate ai sensi dell', comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, con le modalità specificate con le medesime direttive.
3. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico, o comunque per ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa dei centri di cui all', l'accesso ai centri può essere limitato, purchè non impedito completamente, secondo le direttive di cui al comma 2.
4. Il richiedente è informato delle regole vigenti nel centro nonché dei suoi diritti ed obblighi nella prima lingua da lui indicata o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.
5. Non possono essere trattenuti nei centri di cui all' i richiedenti le cui condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell', comma 1, sono incompatibili con il trattenimento. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari garantiti nei centri è assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142#art-7