Capo I

Art. 9

Misure di accoglienza

In vigore dal 6 mag 2023
1. Per le esigenze di accoglienza e per l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero è accolto nei centri governativi di accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo la programmazione e i criteri individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di coordinamento regionale ai sensi dell', che tengono conto, ai fini della migliore gestione, delle esigenze di contenimento della capienza massima. 1-bis. Il richiedente che si trova in una delle specifiche situazioni di cui all', comma 1, del presente decreto può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. 2. La gestione dei centri di cui al comma 1 può essere affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. 3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'interno, alle finalità di cui al presente articolo. I centri di accoglienza per richiedenti asilo già istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni di cui al presente articolo. 4. Il prefetto, informato il sindaco del comune nel cui territorio è situato il centro di accoglienza e sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, invia il richiedente nelle strutture di cui al comma 1. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50. 4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50. 4-ter. La verifica della sussistenza di esigenze particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilità, anche ai fini del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-bis e dell'adozione di idonee misure di accoglienza di cui all', è effettuata secondo le linee guida emanate dal Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'interno e con le altre amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei centri di cui al presente articolo e all'. 5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142#art-9

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