Capo I
Art. 4
Documenti forniti al richiedente
In vigore dal 12 giu 2026
1. Al momento della registrazione della domanda, la questura o l'ufficio di polizia di frontiera rilasciano al richiedente protezione internazionale un documento nominativo, recante il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento svolte, nonché la fotografia e le relative generalità dichiarate dallo straniero nel corso del fotosegnalamento. Il documento nominativo di cui al primo periodo, valido fino alla data del rilascio del documento di cui al comma 4, attesta che la domanda è stata registrata ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, indica la data di registrazione e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell', comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In caso di trattenimento, ovvero in caso di detenzione, è rilasciato dalla questura, al momento della formalizzazione della domanda, un attestato nominativo recante gli elementi previsti dall', paragrafi 4 e 8, del regolamento (UE) 2024/1348, nonché il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente. L'attestato nominativo certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato nel corso delle attività di fotosegnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell', comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al termine delle misure di cui al primo periodo, il richiedente, ricorrendone le condizioni, riceve il documento di cui al comma 4.
3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto direttoriale adottato dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. Al momento della formalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è rilasciato al richiedente un documento validato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, recante le informazioni di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1348 e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell', comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il documento di cui al primo periodo è definito con decreto direttoriale adottato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. La questura può fornire al richiedente protezione internazionale un documento di viaggio ai sensi dell' della legge 21 novembre 1967, n. 1185, secondo le modalità previste dall' del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, quando sussistono gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato. La validità del documento di cui al primo periodo è limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali è stato rilasciato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142#art-4