Art. 3

Definizioni

In vigore dal 11 mag 2016
Definizioni Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni: 1)   «cittadino di paese terzo»: una persona che non è cittadina dell'Unione ai sensi dell', paragrafo 1, TFUE; 2)   «ricercatore»: un cittadino di paese terzo in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studi superiori appropriato che dia accesso a programmi di dottorato a tale cittadino di paese terzo, il quale è selezionato da un istituto di ricerca e ammesso nel territorio di uno Stato membro per svolgere un'attività di ricerca che richiede di norma il suddetto titolo; 3)   «studente»: il cittadino di paese terzo che sia stato accettato da un istituto di istruzione superiore e che sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per seguire, quale attività principale, un programma di studi a tempo pieno che porti al conseguimento di un titolo di istruzione superiore riconosciuto da tale Stato membro, compresi i diplomi, certificati o diplomi di dottorato in un istituto di istruzione superiore, che può comprendere un corso propedeutico preliminare a tale istruzione, in conformità del diritto nazionale, o un tirocinio obbligatorio; 4)   «alunno»: il cittadino di paese terzo ammesso nel territorio di uno Stato membro per frequentare un programma riconosciuto, statale o regionale, di istruzione secondaria equivalente al livello 2 o 3 della classificazione internazionale tipo dell'istruzione, nell'ambito di un programma di scambio di alunni o di un progetto educativo messi in atto da un istituto di insegnamento secondo il diritto o prassi amministrativa dello Stato membro interessato; 5)   «tirocinante»: il cittadino di paese terzo in possesso di un titolo di istruzione superiore o che sta seguendo un programma di studi in un paese terzo finalizzato al conseguimento di un titolo di istruzione superiore e che sia ammesso nel territorio di uno Stato membro per effettuare un programma di formazione al fine di acquisire conoscenze, pratica ed esperienza in un contesto professionale; 6)   «volontario»: il cittadino di paese terzo ammesso nel territorio di uno Stato membro per partecipare a un programma di volontariato; 7)   «programma di volontariato»: un programma di iniziative solidali concrete, basato su uno schema riconosciuto come tale dallo Stato membro interessato o dall'Unione che persegua obiettivi di interesse generale per una causa no profit, in cui le iniziative non siano remunerate, ad eccezione del rimborso spese e/o del denaro per le piccole spese; 8)   «persona collocata alla pari»: il cittadino di paese terzo che sia ammesso nel territorio di uno Stato membro per essere temporaneamente ospitato da una famiglia allo scopo di migliorare le sue competenze linguistiche e la sua conoscenza dello Stato membro interessato in cambio di lavori domestici leggeri e della cura di bambini; 9)   «ricerca»: lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio di conoscenze, compresa la conoscenza dell'essere umano, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni; 10)   «istituto di ricerca»: qualsiasi tipo di istituto pubblico o privato che effettua attività di ricerca; 11)   «istituto di insegnamento»: un istituto di istruzione secondaria pubblico o privato riconosciuto dallo Stato membro interessato o il cui programma di studi sia riconosciuto in conformità del diritto nazionale o della prassi amministrativa dello Stato membro ospitante, sulla base di criteri trasparenti, e che partecipi a un programma di scambio fra scuole o a un progetto educativo per gli scopi stabiliti nella presente direttiva; 12)   «progetto educativo»: un insieme di azioni educative sviluppate da un istituto di insegnamento di uno Stato membro in cooperazione con istituti simili in un paese terzo, con l'obiettivo di condividere le culture e la conoscenza; 13)   «istituto di istruzione superiore»: qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore riconosciuto o considerato tale in conformità del diritto nazionale che, a prescindere dalla sua denominazione, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, rilasci titoli di istruzione superiore riconosciuti o altre qualifiche riconosciute di livello terziario, o qualsiasi istituto che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, offra istruzione o formazione professionale di livello terziario; 14)   «ente ospitante»: l'istituto di ricerca, l'istituto di istruzione superiore, l'istituto di insegnamento, l'organizzazione responsabile di un programma di volontariato o l'ente che ospita tirocinanti a cui il cittadino di paese terzo è assegnato ai fini della presente direttiva e che si trova nel territorio dello Stato membro interessato, indipendentemente dalla sua forma giuridica, in conformità del diritto nazionale; 15)   «famiglia ospitante»: la famiglia che accoglie temporaneamente la persona collocata alla pari condividendo la vita familiare quotidiana nel territorio di uno Stato membro in base a un accordo concluso tra tale famiglia e la persona collocata alla pari; 16)   «lavoro»: l'esercizio di attività comprendenti qualsiasi forma di manodopera o lavoro disciplinata dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi applicabili o conformemente a una prassi consolidata per conto o sotto la direzione o la supervisione di un datore di lavoro; 17)   «datore di lavoro»: qualsiasi persona fisica o entità giuridica per conto della quale o sotto la cui direzione o supervisione si svolge il lavoro; 18)   «primo Stato membro»: lo Stato membro che per primo rilascia a un cittadino di paese terzo un'autorizzazione in forza della presente direttiva; 19)   «secondo Stato membro»: qualsiasi Stato membro diverso dal primo Stato membro; 20)   «programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità»: programmi finanziati dall'Unione o dagli Stati membri che promuovono la mobilità dei cittadini di paesi terzi all'interno dell'Unione o degli Stati membri partecipanti ai rispettivi programmi; 21)   «autorizzazione»: un permesso di soggiorno oppure, se previsto dal diritto nazionale, un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato ai fini della presente direttiva; 22)   «permesso di soggiorno»: un'autorizzazione rilasciata utilizzando il modello di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 che consente al titolare di soggiornare legalmente sul territorio di uno Stato membro; 23)   «visto per soggiorno di lunga durata»: l'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a norma dell' della convenzione Schengen (21) o rilasciata conformemente alla legislazione nazionale degli Stati membri che non applicano integralmente l'acquis di Schengen; 24)   «familiari»: i cittadini di paesi terzi quali definiti all', paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE.
Storico versioni

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