Accordo›Titolo I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 2 lug 2025
ACCORDO TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA
REPUBBLICA DI MOLDOVA
IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
Preambolo
La Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova, di seguito denominate le «Parti»,
Visto l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 18 giugno 2021,
Animate dalla comune volontà di migliorare i rapporti tra i due Stati in materia di sicurezza sociale, hanno concordato quanto segue:
Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo:
a) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana; il termine «Moldova» designa la Repubblica di Moldova;
b) il termine «legislazione» designa le norme vigenti, attualmente o in futuro, di ciascuna Parte aventi ad oggetto i regimi della sicurezza sociale indicati all' del presente Accordo;
c) il termine «Autorità competente» designa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e, per quanto riguarda la Moldova, il Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale della Repubblica di Moldova;
d) il termine «Istituzione competente» indica l'Istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni, o vi avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio della Parte in cui tale Istituzione si trova e designa:
i. per la Repubblica di Moldova:
la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS), competente per il riconoscimento del diritto alle prestazioni e per la gestione dei pagamenti;
il Consiglio Nazionale per la Determinazione della Disabilità e della Capacità lavorativa (CNDDCM), competente per la determinazione della disabilità e della capacità lavorativa;
ii. per la Repubblica italiana:
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
l'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);
e) il termine «Organismo di collegamento» designa gli uffici che saranno incaricati dalle Autorità competenti di comunicare direttamente tra loro e di fare da tramite con le Istituzioni competenti delle due Parti ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste dal presente Accordo;
f) il termine «lavoratori» designa le persone che svolgono attività lavorativa e che sono assicurate o ammesse ai benefici delle legislazioni di cui all' del presente Accordo;
g) il termine «familiari» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile;
h) il termine «superstiti» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile;
i) il termine «soggiorno» designa una permanenza di breve durata;
l) il termine «residenza» designa la dimora abituale;
m) il termine «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione e/o di occupazione definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione applicabile;
n) il termine «periodi equivalenti» designa i periodi assimilati ai periodi di assicurazione dalla legislazione applicabile;
o) il termine «prestazioni» designa le prestazioni in denaro previste dalla legislazione di ciascuna Parte.
Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nel presente Accordo ha il significato attribuito dalla legislazione applicabile di ciascuna Parte.
Storico versioni
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